Il presente vademecum si propone di illustrare, in 10 punti e senza pretese di esaustività, i principi cardine della nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali introdotta dal Regolamento (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR), di fornire una guida chiara e snella alle nozioni fondamentali in materia di protezione e trattamento dei dati indicando al personale delle aziende del gruppo LCM alcune delle tappe fondamentali per l’adeguamento del Gruppo alla nuova normativa. Allo stato attuale, il Legislatore italiano ed il Garante italiano per la protezione dei dati personali non hanno ancora adottato tutti i provvedimenti attuativi della nuova disciplina (ad es. certificazioni per le aziende, definizione di misure minime di sicurezza, ecc.) e non è quindi possibile avere indicazioni definitive sugli aspetti non ancora regolati. Il GDPR sarà, tuttavia, pienamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018, trattandosi di uno strumento legislativo dell’Unione europea di applicazione diretta. Il mancato adeguamento alla nuova normativa può comportare, per le aziende non in regola, l’irrogazione di sanzioni amministrative il cui ammontare massimo può arrivare a 20 milioni di euro ovvero al 4% del fatturato annuo globale.
Il presente vademecum non tratta l’integralità della materia ma si limita a fornire alcune fondamentali informazioni per consentire di comprendere più agevolmente la nuova disciplina prevista dal GDPR. Per un’analisi più completa della materia, i professionisti dello Studio Legale ELEXI sono a Vostra disposizione. Il testo integrale del Regolamento (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) è consultabile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1465452422595&uri=CELEX:32016R0679
Il legislatore dell’Unione europea ha dettato questo principio cardine della nuova disciplina, intendendo che l’azienda debba adottare, sin dalla fase di progettazione, procedure interne, strumenti tecnologici e formare il personale al fine di garantire, strutturalmente, un corretto trattamento dei dati personali (Privacy by design). L’azienda dovrà, inoltre, garantire che, salvo espresso consenso dell’interessato, le modalità più restrittive (sia per la tipologia di trattamento che per la sua durata) per il trattamento dei dati personali saranno sempre applicate, senza che l’interessato debba attivarsi per ottenere tale impostazione restrittiva (Privacy by default). A questi principi chiave si aggiungono una serie di principi più di dettaglio che sono, tuttavia, anch’essi essenziali per comprendere la nuova impostazione voluta dal Legislatore europeo:
Il GDPR si applica ai dati personali, ossia a “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.< NON si applica ai dati relativi a soggetti NON PERSONE FISICHE (dati di aziende, amministrazioni pubbliche, ecc.). ATTENZIONE! I dati relativi a ditte individuali e liberi professionisti sono considerati dati personali. Il GDPR definisce “categorie particolari di dati personali” che richiedono particolari misure per il trattamento quelle relative a: l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Il GDPR si applica solamente ai dati personali il cui trattamento è, interamente o parzialmente, automatizzato e al trattamento non automatizzato (es.: archivi o schedari cartacei) di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi (non ancora inseriti nell’archivio ma raccolti a tale fine). ATTENZIONE! Per “archivio” si intende qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico. Quindi anche un raccoglitore contenente biglietti da visita, un’agenda cartacea, un faldone contenente dati personali, possono considerarsi “archivi”.
Interessato: persona fisica a cui i dati personali si riferiscono. Destinatario: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali. Titolare del trattamento dei dati personali: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali Autorizzato al trattamento: soggetto dipendente del Titolare a cui il Titolare conferisce l’incarico di trattare i dati (soggetto interno all’azienda). Spesso chiamato “incaricato”, sulla base della precedente normativa (tale soggetto non è specificamente definito dal RGDP ma viene introdotto per indicare i soggetti interni all’azienda a cui è conferito l’incarico di trattare dati personali). Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, esterna all’azienda Titolare, che tratta dati personali per conto di quest’ultima, avendo ricevuto un incarico in tal senso (ad es.: commercialista, consulente paghe, società di marketing, ecc.) DPO o Responsabile della protezione dei dati: il responsabile della protezione dei dati, scelto in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, può essere un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (soggetto esterno, preferibile). ATTENZIONE! La nomina del DPO è obbligatoria: i) per le autorità ed organismi pubblici (ad es.: comuni, ASL, Regioni, ecc.); ii) se l’attività principale del Titolare consiste in trattamenti di dati personali che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala (ad es.: fornitura di servizi di telefonia, la geolocalizzazione, i programmi fedeltà, la raccolta di dati sanitari attraverso apparecchi di wellness indossabili, in generale l’Internet of Things, la videosorveglianza); iii) se l’attività principale del Titolare consiste in trattamenti di categorie particolari di dati o dati giudiziari su larga scala. Autorità di controllo: per l’Italia, il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.gpdp.it
Il trattamento dei dati deve essere effettuato in maniera lecita, ossia deve avere un fondamento giuridicamente valido: Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
La durata del trattamento dei dati personali deve essere limitata al tempo necessario per la realizzazione delle finalità (lecite) per cui il dato è stato acquisito. Trascorso tale tempo, il dato non deve più essere trattato e, quindi, cancellato (ricordiamo che anche il semplice fatto di conservare un dato in un archivio o database può considerarsi un “trattamento” ai fini del GDPR) ATTENZIONE! Il trattamento di dati personali che ecceda la durata necessaria per il raggiungimento delle finalità per cui il dato è stato acquisito diviene un trattamento illecito e, in quanto tale, sanzionabile.
L'interessato ha il diritto di:
a) i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento c) l'interessato si opponga al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento d) i dati personali siano stati trattati illecitamente; e) i dati personali debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali siano stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione a minori.
Il Titolare deve sempre fornire all’interessato (indipendentemente dal fatto che sia richiesto il consenso per la tipologia di trattamento dei dati che il Titolare intende fare) un’informativa coi seguenti contenuti:
ATTENZIONE! L’informativa deve essere resa all’interessato in modo facilmente comprensibile, evitando termini ed espressioni eccessivamente tecniche ed utilizzando, se possibile, elementi grafici (icone) che agevolino la comprensione dei contenuti.
Sostituisce, di fatto, il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e deve contenere le seguenti informazioni:
Al fine di adeguarsi alla nuova disciplina del GDPR, è essenziale che l’azienda effettui una preliminare mappatura dei flussi di dati personali per identificare:
La mappatura è essenziale per determinare quali interventi l’azienda dovrà effettuare (a livello di procedure interne e misure tecnologiche) per conformarsi e ridurre i rischi legati al trattamento di dati personali.
Le misure minime di sicurezza non sono state ancora definite dal Garante italiano. Pur nell’incertezza, si ritiene che tali misure tecniche ed organizzative debbano essere adeguate a garantire l’integrità dei dati personali detenuti dall’azienda e prevenire il c.d. “Data Breach” (accessi non autorizzati) nonché la cancellazione o alterazione di tali dati. Le misure tecniche e organizzative adeguate possono essere, per esempio:
In caso di Data Breach, il Titolare deve:
ATTENZIONE! Per l’azienda è opportuno implementare delle procedure interne per il caso di Data Breach così da poter ridurre l’impatto dell’incidente (per es.: evitare che software quali malawares o ransomwares si propaghino a terminali aziendali non infettati) ed effettuare in maniera rapida ed efficiente le valutazioni per decidere se la notifica al Garante e/o agli interessati debbano essere fatte o meno.
L’azienda deve poter dimostrare (alle autorità) di aver adottato le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare un trattamento dei dati personali conforme alla nuova normativa (c.d. Accountability). Uno degli aspetti essenziali riguarda la formazione interna che l’azienda deve fare affinché il proprio personale incaricato di trattare dati personali ed il management conoscano la normativa vigente, sappiano gestire in modo corretto le procedure in caso di Data Breach e di incidenti, sappiano dare esecuzione alle procedure in caso di esercizio dei diritti da parte dell’interessato (cancellazione, limitazione, rettifica, ecc.).